Avvenire – Non lasceremo morire ci tutela il Concordato – 14/12/17

Virginio Beber, Camilliano

Avvenire   di Paolo Viana

Cosa pensa del voto del Senato sul biotestamento?

«In tema di fine vita – risponde padre Virginio Bebber, presidente dell’Aris, l’associazione dell’ospedalità religiosa – si va profilando una soluzione legislativa che, in particolare per quanto concerne idratazione e nutrizione, considerate cura e non semplici elementi basilari di sostegno vitale, lascia aperto un vasto campo di dissenso etico-antropologico, che non può essere sanato da una norma del diritto positivo, per quanta considerazione e rispetto meriti il Parlamento ».

È solo un dissenso morale o qualcosa di più?

Questo dissenso non è solo un’opzione morale ovvia e irrinunciabile, ma anche un indirizzo che intendiamo assumere e mantenere come elemento che identifica e caratterizza il servizio che le nostre strutture sanitarie di ispirazione religiosa assicurano alla collettività, concorrendo in misura significativa alla funzione pubblica di tutela e promozione della salute e della vita. Né possiamo condividere il fatto che nutrizione e idratazione siano di fatto totalmente ascritte alla determinazione del paziente e rese indisponibili alla responsabilità del medico che è chiamato in tempo reale al letto del paziente a valutare, in scienza e coscienza, il concreto sviluppo di una condizione clinica che nessuna ‘dichiarazione anticipata’ è in grado di presumere in tutti i suoi profili.

Cosa chiedete per gli ospedali religiosi?

L’Aris ha fatto due osservazioni alla legge. La prima concerne la preoccupazione che la relazione di cura non venga ridotta a una mera presa d’atto della volontà del paziente, senza che vi sia una effettiva interazione in un contesto comunicativo adeguato alla situazione specifica. È necessario evitare che la responsabilità etica del medico venga schiacciata dalla volontà del paziente. La seconda osservazione concerne l’obbligo cui sembrerebbero tenute anche le strutture ospedaliere di enti ecclesiastici in ordine alla sospensione – non giustificata da motivi clinici – di prestazioni sanitarie, incompatibile con consolidati princìpi etico-antropologici alla base dell’identità stessa delle nostre strutture. Quindi in presenza di richiesta di sospensione di idratazione e alimentazione artificiali non giustificata da adeguate motivazioni cliniche e che risulti pertanto in conflitto con i princìpi etici cui gli enti cattolici si ispirano, dovrebbe essere data facoltà di non seguire le disposizioni, eventualmente proponendo il trasferimento a un’altra struttura.

Esiste una base giuridica per invocare un’eccezione?

Il Concordato. L’articolo 7 comma 3 della legge 20 maggio 1985 che lo regolamenta riprende esattamente e integralmente l’ articolo 7 della revisione concordataria, il cui comma 3 recita: «Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime». Il rispetto delle struttura e delle finalità di tali enti rappresenta un rilevante riferimento per quel concorso che le strutture sanitarie di ispirazione religiosa garantiscono all’azione complessiva del nostro sistema sanitario. Su questo abbiamo anche fornito al Senato un parere pro-veritate che fa riferimento alla legge 25 marzo 1985, n. 121 con cui viene recepito nel nostro ordinamento giudiziario l’Accordo tra la Santa Sede e lo Stato italiano, sottoscritto il 18 febbraio 1984. Quindi obbligare le nostre istituzioni ad andare contro le proprie finalità sarebbe un venir meno a una parte degli accordi concordatari.