«Ex Omnibus» del 18 marzo 1586 di Papa Sisto V

SISTO V PAPA

A perpetua memoria

Fra tutte le opere della carità cristiana, con le quali per grazia di Dio si provvede alla salute eterna, più di ogni altra riteniamo che siano gradite al Redentore nostro Gesù Cristo quelle che sono dirette all’aiuto dei poveri infermi di Cristo, degenti negli Ospedali, nelle loro necessità spirituali e corporali.

  1. Origine dell’Istituto.

Il nostro diletto figlio Camillo de Lellis, presbitero della Diocesi Teatina, e altri suoi Compagni, comprendendo quanto ciò fosse gradito a Dio e necessario alla salute delle anime, hanno dato testimonianza, ai nostri giorni, circa questo tipo di servizio, dedicandosi ai poveri di Cristo ricoverati negli ospedali della nostra città, con affetto non inferiore a quello di una madre verso il suo unico figlio.

Tale testimonianza essi rinnovano ogni giorno, esortando gli infermi, con tutta la dovuta dolcezza e carità, alla pazienza, invitandoli a ricevere i Sacramenti della Chiesa, consolando quelli che si trovano in pericolo di vita e sostenendoli alla fine, giorno e notte, a ben morire.

La stessa cosa sono disposti a fare anche in tempo di pestilenza (che speriamo non venga).

  1. Il nome e il fine dell’Istituto.

Pertanto Camillo e Soci si sono proposti di vivere insieme e in comune, in povertà, castità e obbedienza – non però vincolati con voto -, e di dedicarsi al servizio di Dio e dei suoi poveri.

Col beneplacito nostro e della S. Sede Apostolica essi hanno dato inizio a una Compagnia o Congregazione, che ha titolo o nome di «Ministri degli Infermi», il cui principale scopo e quello di servire ai predetti infermi con ardore di carità.

Essi confidano con ciò di porre rimedio ai molteplici disagi e pericoli nei quali spesso tali infermi incorrono per mancanza di servitori di tal genere, e di poter offrire ai fedeli cristiani la salute dell’anima e del corpo e molti altri servizi.

  1. Approvazione e conferma.

  Noi siamo ben propensi alla loro richiesta, ed essendoci pienamente informati,

anche tramite le relazioni avute dai diletti nostri figli Cardinali di S.R.C., deputati alla Consultazione e Cause dei Vescovi e dei Regolari e alla Visita Apostolica, sul loro pio proposito e sul modo di vita che intendono condurre, per sicura nostra consapevolezza, con la presente lettera noi approviamo e confermiamo la Congregazione denominata «Compagnia dei Ministri degli Infermi».

Questa sarà retta e governata per Apostolica autorità da un Ministro maggiore o Superiore, che dovrà essere sacerdote, eletto di triennio in triennio, a maggioranza di voti.

Intendiamo supplire a tutti e singoli i difetti di diritto e di fatto che eventualmente ci fossero nel presente atto.

  1. Privilegio di poter accogliere elemosine.

Poiché la detta Congregazione ha stabilito di rinunciare al diritto di proprietà dei beni materiali, noi concediamo a Camillo e ai suoi Compagni e a coloro che entreranno nella Congregazione, e ad altri da loro deputati e da deputarsi, che possano raccogliere elemosine, da destinarsi ad uso comune di detta Congregazione, in ogni località, eccetto che all’interno delle Chiese, dei Monasteri e dei Luoghi pii, senza bisogno di chiedere permesso al Vicario dell’Urbe né ad alcun altro.

Con la presente accordiamo e concediamo tale facoltà, di cui essi potranno liberamente e lecitamente fare uso.

  1. Facoltà di esercitare le opere di carità.

Concediamo e approviamo che i Compagni della Congregazione dei Ministri degli Infermi possano esercitare le sopraddette opere di carità verso tutti gli infermi, in qualunque Ospedale o altri Luoghi dell’Urbe, su chiamata o con permesso, o consenso dei rispettivi Prefetti o Amministratori.

  1. Facoltà di ricevere le confessioni degli infermi.

    Il Superiore o Ministro maggiore, che, come si è detto, deve essere sacerdote, e gli altri presbiteri della stessa Congregazione, purché siano già riconosciuti idonei per altri luoghi e approvati dal Vicario dell’Urbe, possono ricevere liberamente e lecitamente le confessioni dei malati degenti nei predetti Ospedali e Luoghi pii, senza pregiudizio degli stessi o dei loro Officiali o Amministratori.

  1. Condizione aggiunta.

Sia il Superiore che gli altri Compagni della Congregazione vivano in vita comune, con le dette elemosine di persone pie, secondo gli statuti e gli ordinamenti della stessa, già fatti o da farsi in seguito, (purché questi, fin che non abbiano l’approvazione della Sede Apostolica, siano rivisti e approvati dal Protettore della stessa Congregazione).

  1. Clausola derogativa e data.

Tutto ciò vale, nonostante qualsiasi Costituzione e Ordinazione Apostolica, o qualunque altra contraria disposizione.

 

Dato a Roma presso S. Pietro, sotto l’anello del Pescatore, il giorno 18 marzo 1586, primo anno del Nostro Pontificato.

Battista Canobio

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